Chi acquista la prima casa ha la possibilità di usufruire di un notevole beneficio fiscale.
L’incentivo consiste, a seconda dei casi, nell’abbattimento dell’Iva dal 10 al 4% o dell’imposta di registro dal 9 al 2% (addirittura all’1,5% se l’acquisto è effettuato tramite un contratto di leasing).
Ricordiamo che IVA ed imposta di registro sono alternativi, se la fattura è imponibile ai fini Iva non si applica l’imposta di registro, mentre se la fattura non è imponibile ai fini Iva è necessario applicare l’imposta di registro.
Perché all’acquisto della prima casa sia applicabile l’imposta di registro è necessario che il venditore sia un soggetto privato, cioè un soggetto che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione; oppure che il venditore, pur essendo un soggetto Iva, effettui una vendita non imponibile ai fini Iva.

A quest’ultimo riguardo, occorre precisare che:

  1. è obbligatoriamente imponibile ai fini Iva la vendita dell’abitazione da parte dell’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che venda in corso di costruzione o di ristrutturazione oppure che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da meno di cinque anni;
  2. è imponibile ai fini Iva la vendita dell’abitazione da parte dell’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da oltre cinque anni ma che eserciti l’opzione di applicare l’Iva alla vendita in questione;
  3. non è imponibile ai fini Iva la vendita dell’abitazione da parte dell’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da oltre cinque anni e che non eserciti l’opzione per applicare l’Iva alla vendita in questione. La fattura emessa dovrà riportare l’indicazione dell’esenzione ai fini Iva;
  4. non può mai essere imponibile ai fini Iva la vendita dell’abitazione effettuata da un soggetto con partita Iva in casi diversi da quelli indicati nei precedenti casi (è il caso, ad esempio, della abitazione venduta da una società che non l’abbia né costruita né ristrutturata). La fattura emessa dovrà riportare l’indicazione dell’esenzione ai fini Iva.